Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare

Assofin

Assofin rappresenta le istanze delle Associate nelle sedi competenti e promuove un confronto costante con gli organi amministrativi e legislativi a livello UE e nazionale.

Lobbying Activity

Response to Consumer Credit Agreement – review of EU rules

2 Sept 2021

Al fine di perseguire gli obiettivi dichiarati – sostanzialmente condivisi - la Commissione UE propone l’adozione di misure che rafforzano una tutela più formale che sostanziale per chi ricorre al credito. Allo stesso tempo, non viene posta la necessaria attenzione alla crescente esigenza di semplificazione dei contenuti della documentazione precontrattuale e contrattuale e delle procedure da porre in essere per accedere al credito, anche in considerazione del sempre più frequente ricorso ai canali digitali. Con specifico riferimento alle modifiche riguardanti l’estensione dell’ambito di applicazione della CCD, si ritiene condivisibile l’estensione alle operazioni di finanziamento oggi esentate ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera (f) della Direttiva 2008/48/EC degli articoli che perseguono lo scopo di prevenire possibili fenomeni di sovraindebitamento - ad esempio le previsioni in tema di valutazione del merito creditizio – mentre appare assai meno convincente l’applicazione degli articoli che riguardano l’obbligo di rendere un’informativa precontrattuale e contrattuale identica a quella da utilizzare per i contratti di finanziamento a titolo oneroso. Con riguardo alla disciplina in materia di annunci pubblicitari, la Proposta di revisione della CCD non risolve le criticità più volte evidenziate, connesse alla necessità di adattare i messaggi pubblicitari contenenti indicazioni sul costo del credito al mezzo utilizzato e, in particolare, non individua soluzioni adeguate per i messaggi veicolati tramite canali digitali quali social network, pop up/banner, ecc.. Anche in tema di documentazione da fornire in fase precontrattuale la Proposta non sembra tenere conto della necessità di prevedere modalità di assolvimento degli obblighi compatibili con processi di erogazione del credito totalmente digitalizzati. Inoltre, si ritiene che l’ulteriore arricchimento del già molto nutrito e dettagliato set informativo da rendere al potenziale cliente, anziché accrescere finisca per ridurre il grado di comprensione del consumatore medio e la sua capacità di effettuare scelte consapevoli e razionali. Infine, l’obbligo di fornire la documentazione precontrattuale almeno un giorno prima del perfezionamento del contratto risulta incompatibile con la maggior parte dei processi di offerta del credito, mentre l’obbligo di inviare il reminder entro il giorno successivo al perfezionamento del contratto può essere assolto solo a condizione che vengano riconosciute come adeguate modalità di comunicazione semplificate (es: messaggi via mail semplice, sms, whatsapp). In tema di disciplina sulla valutazione del merito creditizio la ri-formulazione proposta finisce per addossare inopinatamente agli intermediari finanziari la maggiore responsabilità per l’eventuale inadempienza del consumatore. Sarebbe necessario riformulare l’articolo per coordinare gli obblighi per gli intermediari finanziari con quelli previsti dalla normativa prudenziale. Sarebbe necessario, inoltre, che fosse riconosciuta l’efficacia e incoraggiato il ricorso a sistemi statistici accompagnati dalla consultazione di banche dati, sia ai fini del contenimento del livello di insolvenza che della prevenzione di possibili fenomeni di sovraindebitamento. I diritti che si intendono assegnare ai consumatori quando il creditore faccia ricorso a processi automatizzati per la valutazione del merito creditizio sono incompatibili con la necessaria autonomia decisionale degli intermediari in fase di assunzione del rischio di credito. La previsione di inserimento di un “cap“ al tasso di interesse, nell’ambito della CCD, risulta giustificata e praticabile solo se agli Stati Membri verrà consentito di adottarla confermando il regime di tassi-soglia già in vigore in applicazione di altre norme.
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