FEDERITALY

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FEDERITALY è una federazione di imprese per lo sviluppo e la tutela del Made in Italy e delle produzioni tipiche regionali italiane.

Lobbying Activity

Meeting with Salvatore De Meo (Member of the European Parliament) and British American Tobacco

1 Mar 2023 · Various

Response to Revision of the EU geographical indications(GI) systems in agricultural products and foodstuffs, wines and spirit drinks

28 Apr 2022

Oggetto: Proposte di modifica al regolamento che il Parlamento Europeo intende adottare per indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012. Proposta di emendamento degli artt. 17-19-20-22-27- e 69 del Regolamento Europeo in oggetto PREMESSA La proposta deriva da una questione giurisprudenziale dibattuta e chiarita dalla Corte di Giustizia dell'UE con la sentenza del 17 dicembre 2020 n. 490/19 che allego. In particolare, il Giudice del rinvio ha posto la questione se la riproduzione fisica di un prodotto, quindi della forma o dell'aspetto che lo caratterizza, possa costituire un danno per danno per quella denominazione nonostante la mancata riproduzione della stessa. Ciò perchè l'art. 13, paragrafo 1, del regolamento europeo n. 510/2006 e l'art. 13 paragrafo 1, del regolamento europeo n. 1151/2012 si riferivano genericamente alle ipotesi residue di prassi che possono indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. La Corte ha chiarito che "L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, devono essere interpretati nel senso che essi non vietano solo l’uso, da parte di un terzo, della denominazione registrata. Mentre, l’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 510/2006 e l’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1151/2012 devono essere interpretati nel senso che essi vietano la riproduzione della forma o dell’aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di una denominazione registrata, qualora questa riproduzione possa indurre il consumatore a credere che il prodotto di cui trattasi sia oggetto di tale denominazione registrata. Occorre valutare se detta riproduzione possa indurre in errore il consumatore europeo, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti nel caso di specie. Dunque il riferimento generico a "qualsiasi prassi induca il consumatore in errore" comprende oggi, dopo l'intervento della Corte, una fattispecie ben individuata ovvero la riproduzione della forma o dell'aspetto di un prodotto protetto che possa indurre il consumatore ad avere direttamente in mente la merce protetta e quindi ad indurlo in errore (Avv. Rosita Ponticiello)
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