Movimento per la Decrescita Felice
MDF
MDF goal is promoting and spreading the principles of Degrowth in every area of society.
ID: 549834232796-92
Lobbying Activity
Response to Climate Law
16 Apr 2020
Il Movimento per la Decrescita Felice ritiene indispensabile l’adozione della legge/regolamento in questione affinché si possano attivare con tempestività tutte le iniziative necessarie a scongiurare il peggioramento della crisi ecologica in atto. In particolare plaude alle previsioni dell’art. 8 e dell’art. 10 che prevedono percorsi e strumenti di consultazione e coinvolgimento di tutta la popolazione: questa è la migliore strategia per la rapida, condivisa, partecipata e democratica definizione e attuazione di tali iniziative.
Ciò premesso ritiene che si debba evitare ogni possibile errore interpretativo della legge/regolamento in fase di approvazione affinché, nel conteggio delle emissioni di gas ad effetto serra si tenga correttamente conto non solo di quanto emesso all’interno del territorio europeo ma anche di tutte le emissioni relative all’utilizzo e consumo da parte di cittadini europei di prodotti realizzati fuori dal territorio europeo.
È noto infatti che seppur occorra ridurre le emissioni prodotti all’interno del territorio europeo, buona parte del contributo dell’Europa alle emissioni globali è dovuto a quanto in Europa si importa e si utilizza/consuma.
A titolo di esempio, qualora un cittadino europeo dovesse consumare 1 Kg di carne di vitello derivante dalla macellazione di un vitello cresciuto in Argentina, nel calcolo delle emissioni si dovranno considerare tutte quelle che si siano realizzate per far crescere il vitello (in Argentina), per la macellazione, per la trasformazione, il confezionamento, la commercializzazione (indipendentemente se queste attività siano state realizzate in Europa o meno), nonché per tutti i trasporti resisi necessari, ed infine per renderla commestibile (cioè cucinarla) e consumarla. Così come si dovrà tener conto anche di tutte le attività antropiche non rientranti nelle attività economiche e produttive quali, a mero titolo di esempio, quelle di combustione di qualsiasi tipo di combustibile per il riscaldamento degli ambienti domestici.
Per questo motivo il Movimento per la Decrescita Felice propone di modificare l’art. 1 della legge/regolamento inserendo, prima del l’ultimo capoverso il seguente testo:
Ai fini del presente regolamento per emissioni di gas a effetto serra si intendono tutte quelle derivate dall’attività antropica dei cittadini dell’unione, e quindi non soltanto le emissioni prodotte sul territorio comunitario, ma anche quelle (ovunque realizzate) derivanti dalla produzione, trasformazione, trasporto, commercializzazione e quant’altro necessario per l’utilizzo/consumo di qualsiasi prodotto da parte dei cittadini europei.
Con questa integrazione l'art. 1 diverrebbe quindi:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento istituisce un quadro per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento degli assorbimenti da pozzi naturali o di altro tipo nell'Unione.
Il presente regolamento stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, in vista dell'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all'articolo 2 dell'accordo di Parigi, e istituisce un quadro per progredire nel perseguimento dell'obiettivo globale di adattamento di cui all'articolo 7 dell'accordo di Parigi.
Ai fini del presente regolamento per emissioni di gas a effetto serra si intendono tutte quelle derivate dall’attività antropica dei cittadini dell’unione, e quindi non soltanto le emissioni prodotte sul territorio comunitario, ma anche quelle (ovunque realizzate) derivanti dalla produzione, trasformazione, trasporto, commercializzazione e quant’altro necessario per l’utilizzo/consumo di qualsiasi prodotto da parte dei cittadini europei.
Il presente regolamento si applica alle emissioni antropogeniche e agli assorbimenti antropogenici da parte di pozzi, naturali o di altro tipo, dei gas a effetto serra elencati nell'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999.
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