Istituto Nazionale Tributaristi
INT
Rappresentanza, coordinamento e formazione dei tributaristi, intermediari fiscali autorizzati, ai sensi della Legge 4/2013.
ID: 027431725049-88
Lobbying Activity
Response to Revision of EU rules on the eInvoicing
10 Dec 2025
L'implementazione dell'armonizzazione della fatturazione elettronica per gli appalti pubblici nell'Unione europea è sicuramente condivisibile e faciliterebbe gli scambi transfrontalieri tra gli Stati membri. Pertanto si rende necessaria la modifica della direttiva 2014/55/UE che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica nelle transazioni B2G (business to government) in tutta l'UE, poiché molti paesi hanno avuto ritardi nell'implementazione o hanno mantenuto requisiti nazionali aggiuntivi creando inefficienze. Sarà quindi necessario avere una maggiore determinazione nell'applicazione di regole uniformi per tutti gli Stati membri e che i sistemi nazionali di e-invoicing, come lo SdI italiano, siano perfettamente compatibili con la rete comunitaria PEPPOL. Si è consapevoli dello sforzo che ciascun Paese membro dovrà sostenere, ma senza la piena uniformità dei sistemi digitali non si potranno raggiungere traguardi positivi come l'aumento dell'interoperabilità, la maggiore trasparenza e il contrasto alle frodi. Bisognerebbe però avere ancora più convinzione della necessità di un mercato unico digitale, introducendo in tutti gli Stati membri l'obbligo di fatturazione elettronica B2B e B2C, che da anni l'Italia ha reso obbligatoria per i propri operatori economici, raggiungendo risultati interessanti in termine di efficienza, riduzione costi e contrasto alle frodi. Certamente quanto attuato in Italia ha obbligato operatori e pubblica amministrazione ad investimenti per l'adeguamento dei propri sistemi informatici e ad una formazione adeguata per il personale delle attività produttive private e della pubblica amministrazione, ma senza investimenti e formazione non si possono affrontare i cambiamenti e tanto meno raggiungere un mercato unico digitale efficiente. Pertanto l'auspicio è che, partendo da una revisione della direttiva 2014/55 relativa alle transizioni B2G, si possa ampliare l'armonizzazione digitale anche per le transazioni B2B e B2C. La velocità in cui le dinamiche digitali si muovono e si sviluppano non consente più ritardi nell'armonizzazione del settore.
Read full responseResponse to Revision of EU antitrust procedural rules
17 Jul 2025
E sicuramente condivisibile una revisione delle norme procedurali collegate allantitrust dellUE che possano favorire la Commissione europea nelle indagini volte a tutelare la concorrenza e a intervenire sui casi di posizione dominante da parte di soggetti produttivi di beni e/o servizi ai sensi degli articoli 101 e 102 del TFUE. La limitazione della concorrenza e/o posizioni dominanti sul mercato da parte di soggetti produttivi, siano essi imprese o professionisti, danneggiano fortemente non solo gli operatori economici, ma soprattutto il cittadino consumatore che è sempre il soggetto penalizzato dalla mancanza di concorrenza che si traduce in regimi monopolistici per la cessione di beni e/o le prestazioni di servizi. E poi altrettanto importante che vi sia una armonizzazione delle normative antitrust dei Paesi membri e che la Commissione svolga controlli e verifiche anche in tal senso sulle attività delle autorità antitrust nazionali. Lantitrust pertanto è necessario per garantire la concorrenza e salvaguardare linteresse del cittadino-consumatore e anche laddove direttive a tutela della concorrenza e dellinteresse pubblico non citino direttamente la necessità di indagini ai sensi delle norme procedurali oggetto di revisione, è evidente ad esempio che direttive UE come la 2018/958, relativa allanalisi dellimpatto della regolamentazione di professioni e/o modifiche di quelle già in essere, che sono state emanate per tutelare la concorrenza, debbano necessariamente coinvolgere le autorità antitrust nella valutazione dellimpatto che nuove attività regolamentate o attribuzioni di funzioni riservate a quelle già esistenti, ovvero come definita dalla Direttiva un test di proporzionalità prima delladozione di una nuova regolamentazione di professioni o di modifiche di quelle già esistenti. Quindi anche se non menzionata esplicitamente, lautorità antitrust costituisce un elemento rilevante da considerare durante la valutazione dimpatto sopra indicata e comunque in tutti i casi sia posta in pericolo la libera concorrenza nel commercio di beni o nella prestazione di servizi. Si auspica pertanto che la Commissione europea ponga sotto osservazione ogni attività delle autorità antitrust dei Paesi membri al fine di garantire omogeneità ed effettiva tutela della concorrenza. Con i migliori saluti, Riccardo Alemanno Presidente dellIstituto Nazionale Tributaristi.
Read full responseResponse to Single Market Strategy 2025
27 Jan 2025
Relativamente alla strategia volta a promuovere la prestazione di servizi e la circolazione delle merci a livello transfrontaliero, con la quale la Commissione europea vuole garantire la piena attuazione delle norme esistenti, eliminare gli ostacoli normativi e amministrativi esistenti ed evitare che ne insorgano di nuovi non possiamo che essere totalmente daccordo, poiché ogni limitazione e/o riserva, salvo necessità di effettivo pubblico interesse, vanno a detrimento della concorrenza e della libera circolazione di beni e di servizi, creando un aggravio di costi ai cittadini consumatori. Nello specifico vogliamo puntualizzare alcuni concetti e anomalie nellambito delle prestazioni di servizi, in particolare per quelli del settore contabile e della consulenza economico-tributaria. I servizi in ambito contabile erano già stati oggetto di precedente raccomandazione e più precisamente nellanno 2017, con relativa consultazione pubblica a cui lIstituto scrivente aveva partecipato evidenziando già in allora come in tale settore i servizi professionali rientrassero nella libera attività, anche in Italia, e che questo favoriva evidentemente la circolazione e la concorrenza in ambito UE. Dobbiamo evidenziare come in alcuni Paesi dellUnione vi siano tentativi di monopolizzare, da parte di talune categorie, i servizi e la consulenza professionale in ambito contabile, amministrativo e tributario, in particolare in Italia dove lattribuzione di nuove funzioni nel settore e/o le riforme di albi professionali di settore rappresentano lesatto contrario di quanto indicato nella raccomandazione oggetto di consultazione pubblica. La creazione, da parte di un Paese membro, di attività e/o funzioni riservate in ambito contabile che riguarda adempimenti che il contribuente può svolgere direttamente o delegare a persona di sua fiducia, crea un grave ostacolo non solo allinterno del territorio nazionale, ma impedisce la circolazione e lo stabilimento di figure professionali nei Paesi membri. Ciò è stato ribadito alla Commissione europea dalla Corte dei Conti europea nella relazione speciale del 2024, in cui ha stigmatizzato leccesso, in ambito UE, di regolamentazione e di riserve professionali che oltre a ledere la concorrenza, rendono difficile, se non impossibile, la circolazione dei professionisti europei tra uno Stato e laltro. E necessario quindi, per evitare ulteriori riserve in ambito professionale che creerebbero un regime di monopolio, evidentemente deleterio per i cittadini consumatori e per le altre categorie professionali, un controllo dellapplicazione negli Stati Membri della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test di proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni o di modifiche di quelle già esistenti, direttiva recepita integralmente dallo Stato italiano con il Decreto Legislativo 16 ottobre 2020, n. 142. Per la circolazione delle prestazioni di servizi in ambito comunitario è indispensabile un equilibrio tra attività regolamentate e attività libere (in Italia già rappresentato dal sistema duale che norma il settore professionale ovvero quello ordinistico e quello associativo previsto dalla Legge n. 4 del 2013, recentemente oggetto di sentenza del Consiglio di Stato che ha ribadito la legittimità delle Associazioni di rappresentanza professionale e della loro compatibilità con la contestuale presenza di Ordini professionali). Per cui ben venga una strategia di promozione della circolazione dei servizi professionali a livello transfrontaliero, come programmato dalla Commissione Europea, a cui auspichiamo che tutti gli Stati membri si attengano rigorosamente. A disposizione per ogni ulteriore necessità e approfondimento in merito, si porgono cordiali saluti. Riccardo Alemanno, Presidente dellIstituto Nazionale Tributaristi (INT) e Vice Presidente Vicario di Confassociazioni (Confederazione delle Associazioni Professionali).
Read full responseResponse to Evaluation of the Anti-Avoidance Tax Directive (ATAD)
9 Sept 2024
La direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, che evidenzia la volontà dell'Unione Europea alla lotta contro le pratiche di elusione fiscale, rappresenta un ulteriore passo in avanti verso la difficilissima omogeneizzazione della fiscalità dei Paesi membri. Infatti, nonostante lavvenuto recepimento della direttiva ATAD da parte dellItalia con Decreto Legislativo 29 novembre 2018 n. 142, è ancora evidente la disarmonizzazione di merito e metodo nei confronti delle tematiche e delle finalità della direttiva stessa. Le misure, volte a contrastare lelusione fiscale e quindi a tutelare la concorrenza e lequità tra soggetti produttivi, sono ovviamente condivisibili, ma rischiano di essere disattese sia per le deroghe concesse, sia per una legislazione interna non adeguata alle indicazioni della direttiva. Direttiva che costituisce sicuramente un passo in avanti nellarmonizzazione della normativa comunitaria in materia fiscale, ma che avrebbe bisogno di ulteriori indicazioni interpretative a beneficio di tutti i soggetti coinvolti. Anche in tema di livello di protezione volto a salvaguardare le basi imponibili nazionali per limposta sulle società, si ritiene che, al di là di non pregiudicare lapplicazione di disposizioni nazionali volte ad applicare un livello di protezione più elevato, sia auspicabile un livello di protezione alto ed omogeneo per tutti i Paesi membri. Così anche per le norme antiabuso, necessarie per le condivise finalità della direttiva, ma al pari delle quali dovrebbe essere garantita al soggetto produttivo una maggiore tutela in caso di accertamenti da parte delle amministrazioni fiscali interne per casi e/o presunzioni di elusione o abuso di diritto. La direttiva 2016/1164 rappresenta sicuramente un passo importante verso un sistema fiscale europeo più equo e trasparente. Tuttavia, l'attuazione effettiva delle nuove norme richiede un costante monitoraggio e adeguamento della legislazione fiscale dei Paesi membri, in tal senso è auspicabile un coinvolgimento dei consulenti fiscali dei soggetti produttivi (in Italia tributaristi, commercialisti, revisori) al fine di coinvolgerli e responsabilizzarli nella lotta alle pianificazioni fiscali aggressive. A compendio del commento si allega una nota del Consigliere nazionale Monica Cerva sulla necessità di rendere maggiormente equa la tassazione per tutti i Paesi membri. Con i più cordiali saluti Riccardo Alemanno Presidente dell'Istituto Nazionale Tributaristi (INT) Tel. 06 8103840 www.tributaristi-int.it
Read full response1 Aug 2022
Il ruolo degli operatori (c.d. facilitatori) nella pianificazione fiscale aggressiva e/o nel favorire l’evasione deve essere assolutamente posto sotto controllo da parte dell’UE in collaborazione con le nazioni comunitarie. Bisogna però evitare forme di eccessiva burocratizzazione in quanto andrebbero a detrimento degli operatori corretti e del libero scambio di beni e servizi. E’ necessario un sistema di scambio dati sugli operatori economici tra i Paesi membri e l’UE. La creazione di un registro degli operatori di consulenza fiscale, sottoposti al rispetto di un codice etico, sarebbe sicuramente efficace ancorché non risolutivo del problema, ma garantirebbe la trasparenza della consulenza fornita. Inoltre, ai fini dell’equità, è necessaria una maggiore armonizzazione dei sistemi fiscali dei Paesi membri onde evitare posizioni di vantaggio e operazioni di carattere elusivo. Tutto ciò non è di facile attuazione, ma è indispensabile iniziare un percorso concreto verso tale obiettivo.
Cordiali saluti
Presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi
Riccardo Alemanno
Read full responseResponse to VAT in the Digital Age
7 Feb 2022
I sistemi digitali applicati alla fiscalità possono sicuramente avere grande efficacia sia in termini di lotta all’evasione sia di semplificazione. Occorre però che a monte dell’utilizzo di tali strumenti informatici si attui una politica di omogeneità delle norme all’interno dell’Unione europea, in particolare su aliquote IVA e fatturazione elettronica. Pertanto si è assolutamente d’accordo sull’introduzione di una partita IVA europea e si auspica che quanto prima si possa avere anche un’unica piattaforma digitale per la gestione degli scambi intracomunitari. E’ evidente che l’introduzione di sistemi digitali in ambito fiscale possa produrre il massimo beneficio e apportare una semplificazione effettiva degli adempimenti, solo se le attuali normative saranno riformate ed adattate all’era digitale. E’ necessario in ambito IVA arrivare gradualmente ad aliquote armonizzate per evitare difformità negli scambi commerciali dei Paesi membri e semplificarne gli aspetti burocratici ed amministrativi. Nell’immediato si potrebbe già attuare l’obbligo di fatturazione elettronica b2b e b2c che, oltre a contribuire alla riduzione dell’evasione dell’IVA, semplificherebbero lo scambio di documentazione evitando una serie di adempimenti che attualmente gravano sulle attività produttive e conseguentemente sui consumatori. Tutti questi obiettivi sono estremamente ambiziosi e il loro raggiungimento non semplice, ma l’armonizzazione dei sistemi fiscali e l’utilizzo degli strumenti digitali sono percorsi obbligati se si vuole raggiungere il macro obiettivo di un’Unione europea unita non solo nei principi e nella moneta, ma anche nei sistemi amministrativi e fiscali la cui efficienza ed efficacia sono indispensabili per favorire lo scambio di beni e di servizi. Inoltre andrebbe maggiormente armonizzato anche il rapporto tra dati digitali obbligatori per legge e la tutela della privacy. Soprattutto quando il dato è richiesto per adempimenti obbligatori è necessaria, ferma restando la massima applicazione di strumenti anti intrusione delle piattaforme digitali, una revisione specifica nell’ambito delle norme sulla privacy, a partire dai Paesi membri per poi arrivare ad indicazioni univoche a livello comunitario (cybersecurity dell’Unione). L’auspicio è che quanto proposto dalla Commissione europea al Parlamento comunitario, circa la sottoscrizione di una dichiarazione di diritti e principi che guidino in modo condiviso la trasformazione digitale all’interno dell’Unione europea, si inserisca nel contesto degli scambi commerciali di beni e servizi per salvaguardare i dati e la privacy, ma senza creare ulteriori aggravi di adempimenti burocratici.
Riccardo Alemanno
Presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi (INT)
Read full responseResponse to Declaration of Digital Principles
26 May 2021
E’ sicuramente condivisibile la proposta di enunciare principi comuni a tutti i Paesi EU sull’utilizzo dei sistemi digitali. Ciò è assolutamente necessario poiché ogni Paese membro utilizza metodologie applicative che rendono complesso se non impossibile il dialogo tra piattaforme digitali non solo verso Paesi terzi, ma spesso anche al loro interno. L’utilizzo dei sistemi digitali, che alla base devono essere semplici, omogenei ed intuitivi, deve essere accompagnato da una comunicazione di supporto per i cittadini e le imprese che ne vogliano o ne debbano usufruire. In particolare la Pubblica Amministrazione dovrebbe mettere a disposizione gratuitamente tutti quei sistemi digitali che possano contribuire al miglioramento del rapporto con i Cittadini-contribuenti ed a limitare al massimo la burocrazia. Ciò purtroppo attualmente raramente avviene, pertanto la vera sfida per l’utilizzo dei sistemi digitali ed una loro regolamentazione sulla base di principi condivisi tra i Paesi dell’UE, dovrebbe, soprattutto a livello di Pubblica Amministrazione, possedere tre presupposti fondamentali: la gratuità, la semplicità e la tutela della privacy. Inoltre, sempre a livello di Pubblica Amministrazione, si dovrebbe giungere all’utilizzo di piattaforme comuni a tutte le varie aree del servizio pubblico che invece, come a tutt’oggi avviene in Italia, non riescono a dialogare e costringono i cittadini e le imprese a ribadire e/o documentare gli stessi dati già in possesso del sistema digitale pubblico. Quindi la trasformazione digitale prevista dal nuovo programma di Europa digitale dell’UE, oltre a fornire finanziamenti per l’introduzione di nuove tecnologie quali l’intelligenza artificiale, dovrà tenere ben presenti i suddetti principi e soprattutto controllare che siano sempre correttamente applicati, poiché se ciò non avvenisse in modo omogeneo tra tutti i Paesi membri, si creerebbero diversità negative e avremmo un’Europa a differenti velocità sull’utilizzo dei sistemi digitali e ciò rappresenterebbe l’esatta antitesi di ciò che i sistemi digitali dovrebbero invece raggiungere all’interno di ciascun Stato e a livello europeo. Per una società digitale al servizio dei cittadini contribuenti occorrono senz’altro norme e principi applicativi, ma occorrerà soprattutto una forte volontà politica che sappia superare gli ingenti interessi economici che il digitale implica anche a livello di Pubblica Amministrazione.
Cordiali saluti
Presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi
Riccardo Alemanno
Read full responseResponse to Update of the Reform Recommendations for regulation in professional services
29 Mar 2021
In Italia, dopo l’approvazione della Legge n.4/2013 (professioni non organizzate in ordini o collegi), il sistema professionale si basa sulle professioni il cui esercizio è vincolato all’iscrizione in albi (sistema ordinistico) ed il sistema libero basato sull’esercizio di attività non soggette a riserva e sull’iscrizione volontaria ad un’associazione di rappresentanza professionale (sistema associativo previsto dalla predetta L. 4/2013). In particolare per le professioni in ambito tributario-contabile si riscontrano attribuzioni di funzioni riservate a determinati soggetti a danno di altri, che posseggono pari abilitazioni nell’ambito della funzione di intermediari fiscali, e comunque a danno del cittadino-consumatore che avrebbe maggiore possibilità di scegliere tra più soggetti professionali, favorendo così la concorrenza e contestualmente imponendo una qualità più elevata dei servizi resi. A titolo esemplificativo si sottolinea pertanto il caso degli intermediari fiscali abilitati, funzione in capo a più soggetti professionali ma che per taluni servizi resi all’utenza, quali l’invio di documentazione contabile digitale o l’apposizione di un visto sulle dichiarazioni fiscali telematiche, evidenzia discriminazioni operative tra le varie categorie professionali rappresentative degli intermediari fiscali. Tali surrettizie riserve professionali sono evidentemente in contrasto con l’esercizio delle attività di assistenza fiscale da parte di un intermediario abilitato e non sono giustificate dalla tutela di un interesse generale e peraltro sono in contrasto con i principi della Direttiva (UE) 2018/958, recepita dal Governo italiano, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Plaudiamo pertanto all’iniziativa, nell’ambito dei servizi professionali, della Commissione europea volta ad “aiutare i paesi dell'UE a migliorare la regolamentazione di tali servizi per renderli più competitivi, reattivi e aperti all'innovazione”. E’ evidente come le funzioni collegate ai sistemi digitali debbano avere un’ampia platea di operatori professionali che possano utilizzarle nello svolgimento dell’attività di assistenza ai cittadini-consumatori, applicare su tali funzioni riserve e/o limitazioni significa vanificarne le potenzialità a danno non solo dei professionisti discriminati, ma anche della stessa utenza. Si auspica pertanto che i Paesi membri ed in particolare l’Italia recepiscano la necessità di modificare e rendere più competitivi ed aperti all’innovazione i servizi professionali, condizione che favorirebbe la concorrenza ed innalzerebbe il livello di qualità evidentemente mortificato dalla presenza di riserve non giustificate da una effettiva tutela di interessi generali.
Con i migliori saluti, Riccardo Alemanno Presidente dell'Istituto Nazionale Tributaristi.
Read full responseResponse to Mind the VAT Gap
12 Feb 2021
E' di tutta evidenza che la crisi economica collegata alla pandemia da coronavirus ha avuto ed avrà incidenze negative sul gettito IVA a causa di una contrazione dei consumi e degli scambi commerciali come del resto già indicato da codesta Commissione nel rapporto sull’IVA da cui si evince una potenziale perdita di 164 miliardi di euro per il 2020 principalmente a causa degli effetti della pandemia. Per contribuire a ridurre questa incidenza negativa è necessario, al di là del superamento dell’emergenza sanitaria, semplificare le procedure commerciali, amministrative e fiscali, sia all’interno dei Paesi comunitari, sia negli scambi tra di essi. E’ evidente che una parte del divario dell’IVA derivi dalla non contabilizzazione dei ricavi prodotti e soggetti all’imposta in oggetto. A tal fine sarebbero auspicabili sia un’armonizzazione dell’IVA tra i Paesi membri, sia l’introduzione della fattura elettronica B2B e B2C come da tempo già a regime per le attività produttive in Italia, con risultati soddisfacenti anche in termini di recupero di IVA. Ovviamente tali interventi non potrebbero cancellare il tax gap negativo dell’IVA, principalmente nel 2020 e nell’anno corrente legato alla pandemia, ma sicuramente aiuterebbero le attività produttive dei Paesi dell’UE ad ottimizzare lo scambio di dati, di informazioni e potrebbero portare alla riduzione di altri adempimenti potendo utilizzare in un’unica piattaforma digitale i dati dell’impresa e dello scambio di prodotti e/o servizi. Più in generale infine, al di là dell’armonizzazione dell’IVA e della digitalizzazione delle fatture, sarebbe necessaria l’armonizzazione dei sistemi fiscali dei Paesi membri al fine di evitare differenziazioni che incidono inevitabilmente sugli scambi e sulla stabilizzazione di attività produttive nei paesi con una pressione fiscale meno invasiva, non di meno dovrebbero essere anche attuati stessi sistemi di controllo sulla correttezza amministrativa e fiscale delle attività produttive in ciascun Stato membro. L’auspicio è che l’ambizioso progetto dell’UE per rafforzare la cooperazione e la condivisione di informazioni tra gli Stati membri e le autorità competenti, non produca ulteriori effetti di burocratizzazione e complicazione del sistema. L’utilizzo di sistemi digitali armonizzati diventa pertanto indispensabile e come sopra indicato sarà necessaria una unica piattaforma digitale che renderebbe più agevole coordinare gli obblighi in materia di IVA e la condivisione delle informazioni tra i vari soggetti coinvolti. Con i migliori saluti, Riccardo Alemanno, Presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi.
Read full responseResponse to Taxpayers’ Rights in the Single Market (Recommendation)
4 Nov 2020
La volontà della pubblicazione di uno Statuto dei Diritti dei Contribuenti dell'UE, nonché la raccomandazione per gli Stati Membri di semplificare gli adempimenti relativi agli obblighi fiscali, incontrano sicuramente il favore e la massima condivisione dell'Istituto Nazionale Tributaristi. Ci si augura che tale iniziativa legislativa dell'UE possa finalmente indurre gli Stati Membri al rispetto dei diritti dei contribuenti, sia nella fase di emanazione di nuove norme sia nella fase di accertamento del comportamento degli stessi. In particolare il riferimento è all'Italia, ove opera l'organizzazione professionale scrivente, in cui nonostante la presenza di apposita legge (L.212/2000 Statuto dei Diritti del Contribuente), le sue indicazioni normative vengono spesso derogate dal legislatore poiché, per attuare tale deroga, è sufficiente esplicitarlo nella norma stessa, senza neppure evidenziarne le motivazioni. Pertanto lo Statuto dei Diritti dei Contribuenti dell'UE, a nostro avviso, dovrebbe contenere una chiara e precisa limitazione all'utilizzo della deroga solo in casi di acclamata necessità per l'interesse generale con tassativa esclusione dell'effetto retroattivo delle norme emanate rispetto a quelle vigenti. A tal fine l'organizzazione professionale scrivente presenterà nell'ambito della Legge quadro di riforma fiscale che l'Italia dovrebbe emanare entro il corrente anno, una proposta di modifica dello Statuto dei Diritti del Contribuente volta alla limitazione dell'utilizzo della deroga, in linea di massima come sopracitato ovvero derogare allo Statuto solo in caso di gravi e non rinviabili necessità nell'interesse generale dei cittadini contribuenti e del Paese e comunque il preciso divieto di emanare norme, soprattutto in ambito fiscale, che abbiano effetto retroattivo, salvo che il legislatore indichi la retroattività della norma laddove sia da salvaguardare un interesse dei cittadini - contribuenti. Solo così si avrebbe uno Statuto dei Diritti del Contribuente che non sia una mera enunciazione, ma una precisa indicazione legislativa da applicarsi con il massimo rigore. In merito alla raccomandazione rivolta agli Stati Membri circa la semplificazione degli adempimenti fiscali, rappresenta ciò che la scrivente organizzazione professionale richiede da decenni al legislatore tributario nazionale. Purtroppo a tutt'oggi, nonostante l'ingente utilizzo dei sistemi digitali, la semplificazione degli adempimenti fiscali rischia di trasformarsi in utopia poiché la complessità e la sedimentazione dei vari interventi normativi rendono estremamente difficile qualsiasi tentativo di semplificazione. Inoltre, come sopra indicato, l'imposizione dell'utilizzo dei sistemi digitali non sempre coincide con la semplificazione degli adempimenti per il contribuente, ma paradossalmente il soggetto che maggiormente ne beneficia in termini di semplificazione è la pubblica amministrazione. Per semplificare occorre sfoltire le norme e non creare sovrapposizioni, occorre investire una cospicua parte di fondi del bilancio pubblico e non pretendere di fare semplificazione ad "invarianza di gettito", occorrono infine uniformità e stabilità normativa. Anche tutto ciò sarà oggetto delle nostre proposte al Governo ed al Parlamento italiano nell'ambito della già citata riforma fiscale. Per quanto concerne l'ambito europeo, oltre a quanto sopraesposto in termini di semplificazione, occorrerebbe uniformità dei sistemi fiscali dei Paesi membri la cui profonda difformità oltre a creare inevitabili complicazioni, rappresenta anche una forma di discrimine per l'operatività dei cittadini contribuenti dei singoli Stati. Si comprende che uniformare i sistemi fiscali dei singoli Stati membri sia un'impresa titanica, ma si è profondamente convinti che senza un sistema fiscale omogeneo, non si potrà mai raggiungere una completa unità degli Stati europei. Con i migliori saluti, Riccardo Alemanno Presidente dell'Istituto Nazionale Tributaristi.
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