Associazione Italiana Giovani Avvocati

AIGA

AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – nasce a Roma nel gennaio 1966 per iniziativa di un gruppo di legali desideroso di confrontarsi con le realtà professionali europee e nei suoi 50 anni di storia si è imposta tra le associazioni maggiormente rappresentative dell’avvocatura.

Lobbying Activity

Meeting with Nicola Zingaretti (Member of the European Parliament, Rapporteur for opinion)

22 Jan 2025 · Traineeship Directive

Response to Ex-post evaluation of the Justice programme (2014-2020) and interim evaluation of the Justice programme (2021-2027)

19 Sept 2023

LAIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, rappresentando i giovani professionisti, è particolarmente attenta alle iniziative del Dipartimento Giustizia, aderendo integralmente alle politiche per la promozione della giustizia e dei diritti fondamentali di ogni essere umano. Ritiene fondamentale una conoscenza più approfondita dei gruppi di destinatari e delle azioni finanziabili, al fine di creare condizioni di maggiore parità tra i richiedenti. AIGA ha accolto con favore lampliamento delle azioni finanziabili nel programma 2021/2027, rispetto al programma 2014/2020, nonostante tutte le azioni finanziate debbano produrre risultati i cui benefici vanno oltre un singolo Stato membro. Tale previsione è di difficile realizzazione per alcuni progetti che, pur riguardando questioni di diritto eurounitario, potrebbero avere un focus nazionale. Si auspica una semplificazione nelle procedure per la presentazione delle relazioni basate sui risultati (es. valutare se il progetto contribuisce a un'attuazione efficace, completa e coerente di strumenti legislativi e delle politiche dell'Unione allinterno dello Stato, se migliorerà consapevolezza e conoscenza pubblica di diritti, valori e principi derivanti dalla legislazione dell'Unione o la comprensione dei loro potenziali problemi) e, in generale, delle domande. Inoltre, per AIGA è necessario inserire obiettivi specificatamente rivolti al supporto dei giovani professionisti, nellambito delle professioni legali e del sistema giudiziario nel suo complesso, nel riconoscimento di attività di tirocinio/stage/praticantato allestero, in quanto tale formazione è ben più efficace se intrapresa fin dallinizio della professione. Non è sempre agevole costituire una partnership con associazioni omologhe di altri Paesi e con enti accademici: dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di presentare dei bandi anche individualmente, pur rispettando i criteri di internazionalità del progetto e delle relative attività. Inoltre, in alcuni casi, la quota di co-finanziamento può essere difficilmente gestibile da parte degli enti, soprattutto quelli meno strutturati che non hanno personale stabilmente impiegato. Per alcuni bandi solo le associazioni di rappresentanza possono essere capofila rimanendo esclusi gli enti accademici; ne deriva uno squilibrio nellimplementazione e rendicontazione dei progetti, si suggerisce di permettere anche agli enti accademici di essere capofila. Spesso, al momento della presentazione del progetto, viene richiesto di indicare i nominativi delle persone che vi parteciperanno con i relativi CV: in molti casi, gli enti che presentano il bando impiegano lavoratori non standard, che collaborano con rapporti di lavoro autonomo, e che quindi non possono essere ingaggiati con certezza nella implementazione del progetto, con la conseguenza che, spesso, una volta approvato il progetto, occorre fare un amendment per effettuare sostituzioni di personale. E altresì necessario riconoscere la priorità della tematica del diritto di difesa ed integrare gli obiettivi generali del programma Justice (contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo della giustizia basato sullo stato di diritto, indipendenza e imparzialità del sistema giudiziario; riconoscimento reciproco, fiducia reciproca e cooperazione giudiziaria) con adeguati investimenti strutturali e riforme di efficienza e competitività, mediante gli interventi nel settore Giustizia del PNRR (riduzione del tempo di durata del giudizio, abbattimento dellarretrato giurisdizionale, digitalizzazione del processo e riqualificazione del patrimonio immobiliare giudiziario, anche in materia di immobili carcerari, al fine di migliorare le condizioni dei detenuti e del personale), senza i quali le azioni promosse troverebbero notevoli ostacoli a raggiungere gli obiettivi prefissati nel sistema giustizia italiano.
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Response to Transfer of proceedings in criminal matters

15 Jun 2023

LAssociazione Italiana Giovani Avvocati (Aiga) accoglie con favore il testo della proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul trasferimento dei procedimenti penali, tesa ad unarmonizzazione del sistema dei trasferimenti dei processi e ad una velocizzazione degli stessi, sulla scorta dei principi nullum crimen, nulla poena sine previa lege e di proporzionalità fra loffesa del reato, che appartengono alla cultura giuridica europea e che informano sia lapplicazione dellart. 4 comma 1 lett. J) TFUE, che lart. 82 comma 1 lettere B) e C). La scelta innovativa di procedere, per la prima volta, alladozione di un regolamento ai sensi dellart. 288 TFUE rende, tuttavia, complessa la realizzazione degli stessi, poiché effetto della sua immediata esecutorietà rischia di comprime lo spazio dintervento legislativo degli Stati Membri, oltre per il fatto che le misure di cui allart. 4 comma 1 lett. J) sono a competenza concorrente. In tal senso occorre evidenziare che vi sono forti dubbi, in termini di concreta realizzazione, sulla possibilità che lindagato/imputato venga materialmente consegnato allautorità avente la giurisdizione in base allart. 2 della Proposta di Regolamento. Inoltre, Lart. 31 della bozza di regolamento non disciplina il rapporto che lo stesso dovrebbe avere con convenzioni internazionali sullestradizione che potrebbero produrre anche effetti sui procedimenti penali dei singoli stati membri. Basti pensare alle norme in materia di reati politici o militari che non consentono lestradizione ai sensi degli artt. 3 e 4 della Convenzione Europea di Estradizione del 13 dicembre 1957 e per i quali non è dato rinvenire riferimenti, neanche ove si volessero ritenere assorbiti negli artt. 5 e 13 della proposta di Regolamento. Medesima considerazione va fatta con riferimento alla c.d. regola di specialità dellart. 14 della menzionata convenzione. Non va, inoltre, sottaciuta la necessità di lasciare alla determinazione nazionale degli stati membri il rapporto intercorrente tra il tentativo di reato e la giurisdizione esercitabile, sullassunto che sebbene nella relazione introduttiva del regolamento in esame venga individuato come obiettivo la concentrazione dellesercizio dellazione penale in un unico procedimento, con riguardo ai reati transfrontalieri, la cui preparazione avvenga in uno stato membro e la sua consumazione in un altro, non vi è nessun riferimento, né a che cosa sia la preparazione, né la sua connessione con gli effetti del reato al fine della determinazione della Giurisdizione ai sensi dellart. 3. Su questultimo punto, inoltre, si registra un vulnus, nella misura in cui non vi è alcun criterio di giurisdizione nel caso in cui il reato venga represso o bloccato nella sua fase di preparazione, avente comunque rilevanza penale, avvenuta in più stati membri, prima che lo stesso, dunque, produca degli effetti. Ed ancora! Lart. 20, comma 6, della proposta di regolamento, disciplinante lapplicazione della lex mitior fra stato richiedente e richiesto non appare sufficiente a garantire gli indagati/imputati lapplicazione della legge a loro più favorevole ai fini della determinazione della pena. Mancano, infatti, norme comparative, ad esempio sullutilizzabilità in un altro ordinamento di procedure penali premianti non solo ai fini dellapplicazione di sanzioni penali diverse dal carcere, ma anche di riti premiali e/o alternativi, o che comportano lestinzione del reato. Da ultimo, infine, sarebbero opportune inserire norme atte a disciplinare il trasferimento delle azioni civili esercitate per il risarcimento del danno da reato, soprattutto ove proposte nel procedimento penale oggetto di trasferimento.
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Response to Upgrading digital company law

9 Jun 2023

LAssociazione Italiana Giovani Avvocati (Aiga) accoglie con favore il testo della proposta di Proposta di Direttiva in oggetto, che ben risponde allesigenza del mondo imprenditoriale e dei professionisti legali di disporre celermente di informazioni complete, aggiornate e facilmente comprensibili sugli enti commerciali che operano nel mercato unico europeo. A tal riguardo non può che essere espressa soddisfazione per la previsione: - di uninterconnessione ed integrazione nel BRIS dei dati risultanti dai vari registri commerciali nazionali (raccolti nello stesso BRIS - Business Registers Interconnection System), dei dati tratti registro titolari effettivi di cui alla direttiva antiriciclaggio (raccolti nel Boris - Beneficial Ownership Registers Interconnection System) e dei dati risultanti dai vari registri fallimentari degli stati membri (raccolti nellIRI Insolvency Register Interconnection), che faciliterà il reperimento di informazioni sulla solvibilità, sullaffidabilità e sulla struttura imprenditoriale di un ente commerciale estero; - del principio una tantum per il quale le società non debbano presentare più volte le stesse informazioni ai registri delle imprese dei vari Stati membri, sostenendo ulteriori costi per tale adempimento o per le attività agli stessi connesse (es. traduzione o legalizzazione) che costituisce concreta attuazione principio di libertà di stabilimento e rimuove alcuni degli ostacoli tipici della costituzione di società controllate o succursali all'estero; - di obblighi informativi specifici a carico dei gruppi di società, volti a chiarire i rapporti di controllo intercorrenti tra le società del gruppo. Ciò nondimeno riteniamo che la proposta di Direttiva dovrebbe prevedere: - tra le informazioni soggette allobbligo di pubblicità di cui allart. 14 e 14 bis, lesistenza di un indirizzo di posta elettronica certificata conforme allo standard ETSI EN 319 532-4 definito a giugno 2022: ciò allo scopo rafforzare linteroperabilità delleDelivery a livello europeo; - all'articolo 14 ter (Informazioni relative ai gruppi di società), che l'obbligo di fornire indicazioni circa la società madre, anche se extraeuropea, si applichi a tutte le società intermedie e non solo ad una di esse e che tale obbligo possa essere soddisfatto eventualmente anche mediante semplice indicazione di link attivo ai dati della società madre presenti nel BRIS: non di rado le società multinazionali sono solite costituire numerose società di dimensioni minime sui territori nazionali dei singoli Stati membri al fine di eludere normative fiscali o giuslavoristiche, con ciò rendendo molto difficoltosa lindividuazione della società madre, delleffettiva struttura del gruppo e delle responsabilità rispettivamente ricadenti su ciascuna delle società del gruppo; - la facoltà delle imprese iscritte di indicare nel registro nazionale (e dunque nel BRIS) le certificazioni ESG eventualmente ottenute in conformità alla direttiva approvata il 28 novembre scorso dal Consiglio Europeo; - un collegamento con la banca dati EUIPO, che indichi i marchi ed i diritti di privativa industriale di titolarità della società; - a tutela del consumatore operante nellambito del mercato unico europeo, lobbligo dei soggetti responsabili ai sensi della Direttiva 25 luglio 1985, n. 85/374/CEE di indicare il proprio codice univoco identificativo della società iscritta (EUID) nelle etichette dei prodotti commercializzati.
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Response to Liability rules for Artificial Intelligence – The Artificial Intelligence Liability Directive (AILD)

19 Nov 2022

L AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, ha da sempre visto con particolare favore ed interesse levoluzione in campo tecnologico dellapplicazione dellIntelligenza Artificiale, preoccupandosi di porsi come parte attiva nello stimolo al dibattito giuridico ad essa inerente, al fine di garantire la certezza del diritto e al contempo favorire il più largo utilizzo di tale strumento. Le iniziative europee tese, attraverso la richiesta di pareri e commenti, allindividuazione di strategie che tengano conto delle prospettive dei singoli individui, associazioni, Enti ed Istituzioni, e che attuano, quindi, in concreto il concetto di cittadinanza Europea ed integrazione Europea, rappresentano per l Aiga un momento imprescindibile di confronto e di partecipazione al dibattito europeo, e ancor più in un campo, quale quello oggetto della proposta di direttiva, che si appalesa per i giovani avvocati, fonte di nuove spazi di mercato, nonché di studio e ricerca. La proposta di direttiva in esame è limitata alla responsabilità civile extracontrattuale, con una precisa esclusione di eventuali risvolti di natura penalistica e dovrebbe andare, per come strutturata, ad estendere la sua efficacia al di là degli ambiti di applicazione della direttiva attualmente vigente sui c.d. prodotti difettosi, nonché, ove approvata, sulla proposta di direttiva 495 che amplia la portata del concetto di prodotti difettosi, estendendola a quelli che utilizzano l I.A. In linea generale è da apprezzare che la proposta sia tesa a porsi come strumento armonizzante in tutti i casi di sua applicazione ai sistemi dellintelligenza artificiale, ma si evidenzia che così come formulata, con riferimento ad alcuni specifici sistemi, le norme in essa contenute sembrano essere limitate solo ai sistemi ad alto rischio ed altre solo a quelle a basso rischio. Ciò, inevitabilmente, comporterebbe, ove la proposta non venisse modificata, che la paventata armonizzazione dei sistemi di tutela predisposti per l I.A., si risolverebbe in un nulla di fatto, atteso che una diversa regolamentazione tra i sistemi ad alto e basso rischio, comporta un problema interpretativo una volta recepito dagli Stati membri dellUE a causa delle diverse interpretazioni che potrebbero dare gli organi giudiziari. Di certo non può negarsi che la proposta di direttiva si coordina quasi perfettamente con la proposta sul nuovo regolamento sull I.A., e che comporta la necessità che entrambe, se pur distinte, debbano essere trattate ed elaborate congiuntamente, al fine di non diventare luna ostacolo allapplicazione dellaltra. Di particolare pregio appare lindividuazione degli standard di conformità dell I.A., che consentiranno un recepimento lineare della medesima, senza particolari problematiche applicative allinterno degli Stati membri. Effettivamente, la proposta di direttiva così come strutturata, al di là di quanto appena esposto in termini di differenziazione tra sistemi ad alto e basso rischio, non sembra presentare criticità tali da necessitare di particolari integrazioni, salvo intervenire con incisività sulla problematica inerente il c.d. nesso di causalità nel rapporto tra responsabilità extracontrattuale e Intelligenza Artificiale, che se pur risolto, forse in maniera frettoloso, attraverso il meccanismo della presunzione relativa, rischia di divenire terreno fertile e foriero di discussioni accese tra i giuristi degli Stati membri, che in tal modo difficilmente, su un piano tautologico, riuscirebbe a riorganizzare i meccanismi di individuazione della responsabilità extracontrattuale allinterno delle stringenti categorie giuridiche come quelle del nesso causale. Inoltre, è evidente che lauspicio è che la presente proposta di direttiva si sviluppi, e sia oggetto di integrazione, in sincrono con ladozione del regolamento sullIntelligenza Artificiale, che come si è detto in precedenza, rischia di diventare un limite allapplicazione della direttiva in esame, e viceversa.
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Response to Adapting liability rules to the digital age, the circular economy and global value chains - the new Product Liability Directive

19 Nov 2022

L' Associazione Italiana Giovani Avvocati, si onora di partecipare al dibattito sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso per integrare e/o abrogare l'attuale direttiva europea 85/374/CEE. In primis la definizione di prodotto difetto (all' art. 6 della proposta) appare generica poiché non fornisce parametri oggettivi cui ancorare la valutazione, così come il richiamo operato alla lettera h) del medesimo articolo. La proposta di direttiva dovrà tenere in considerazione la c.d. autonomia dei sistemi tecnologici, ossia la capacità di apprendimento dei sistemi, che si potrebbero tramutare in una sorta di imprevedibilità di reazione in un ambiente esterno a quello in cui è stato costruito: il produttore sarebbe esente da responsabilità nel caso in cui il prodotto risultasse integro e atto a soddisfare lo scopo per cui è stato costruito al momento della vendita, e dunque della sua immissione sul mercato, a nulla rilevando la possibilità che il prodotto dotato di IA abbia mutato le proprie caratteristiche in funzione della capacità di autoapprendimento tipica dei sistemi di innovazione tecnologica, residuando il danno solo a carico del consumatore finale. L'onere probatorio di cui all' art. 9, alla lett. a), andrebbe ampliato con l'inserimento, dopo la frase il convenuto non ha rispettato l' obbligo di divulgare i pertinenti elementi di prova a sua disposizione a norma dell' articolo 8, paragrafo 1, della seguente salva la ricorrenza di informazioni coperte dal segreto, ed essere inserita un' ulteriore ipotesi formulata nel seguente modo: quando il prodotto non è stato realizzato in osservanza degli standard tecnici del settore di riferimento. Infine, all' art. 9, par. 4, dovrebbe essere specificato l' ulteriore ipotesi: o a causa delle omesse informazioni da parte del produttore. La proposta di direttiva dovrebbe regolamentare, con particolare attenzione, il fenomeno del c.d. black box, che rende impraticabile per il consumatore il percorso decisionale operato dal prodotto. Non deve, infatti, essere sottovalutato che lo sviluppo decisionale di un prodotto dotato di IA, in un ambiente esterno al luogo di produzione, comporta, l' impossibilità di definire aprioristicamente eventuali rischi e/o errori cui l' algoritmo potrebbe incorrere. Sarebbe, dunque, indispensabile inserire nella normativa europea l' obbligo del c.d. smart product, ovvero di quel servizio in ambiente B2B, ove avvengono transazioni commerciali tra due o più organizzazioni aziendali, che sono in grado di comunicare direttamente con il fornitore, in ossequio ed in osservanze con le più stringenti norme del GDPR, durante il loro utilizzo da parte del consumatore finale. Se è evidente che lo scopo della proposta di direttiva risiede nell' adeguamento della normativa alla evoluzione tecnologica e all' utilizzo dell' IA , e di conseguenza nella prevenzione dei rischi derivanti dall' utilizzo delle nuove tecnologie, è altrettanto incontrovertibile che ciò che deve guidare il legislatore europeo sia la necessità di rendere quanto più semplice possibile per il consumatore finale l' onere probatorio, nonché di garantire con norme chiare e puntuali l' applicazione delle stesse con precisi percorsi stragiudiziali e giudiziali che tutelino il consumatore e lo garantiscono anche nel caso in cui il prodotto provenga da Stati extra UE. Inoltre, nonostante le indicazioni contenute nel libro bianco del 2020 sull'IA, mancano nella proposta le opportune differenze relativamente al contesto ed alluso di uno specifico prodotto dotato di IA, che viene richiamata solo nella relazione illustrativa e nei considerando, con il rischio che, residuando un laconico rinvio all' AI Act, tali sistemi si risolverebbe in un ingresso formale nella categoria del software. Anche il concetto di autoapprendimento dell' IA, e dunque dell' algoritmo, va riconsiderato, ancorandolo a regole oggettive e precise che impongano un riconoscimento prima facie di scelte indipendenti del prodotto.
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Response to State aid rules on risk finance for SMEs

11 Jan 2021

AIGA, the Italian Association of Young Lawyers, is with this opinion to highlight the difficulty of access for self-employed workers to the financing provided by the Union for SMEs, and therefore, the difficulty of integrating them into the European market. The effort that the European Union is making in this regard should not be overlooked, but to date, especially in its application within member states, there is no effective legislative transposition that allows its application. The regulatory vulnerability is evidently due to a different legal identification of the freelancer within each Member State of the European Union, which is why AIGA is formally asking that in the debate that the European Union intends to undertake at the end of the path open, consider intervening through the equalization of self-employed workers to small entrepreneurs for the purposes of accessing PONs and ROPs under the European structural funds, in consideration of their participation in the formation of the GDP of individual Member States on a par with SMEs.
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Response to Preventing and combatting gender-based violence

11 Jan 2021

E’ opinione profondamente consolidata di AIGA che il fenomeno della violenza di genere e domestica affonda le sue radici nel concetto, intimamente radicato nelle società moderne, della differenziazione tra i generi, ed in quella che da sempre è stata concepita come subordinazione della “Donna” rispetto all’ “Uomo”. La “Donna” da tutelare e proteggere, da custodire e tenere al riparo dal mondo, che ha portato, inevitabilmente, ad una sua esclusione dalla società politica, economica e sociale, nel dubbio tentativo di preservarne il ruolo unico da sempre non le si è potuto che riconoscere, quello di “Madre”. Tale visione, arcaica concezione, è sfociata nella illogica sottomissione della sua figura al mondo maschile, con la logica e crudele conseguenza della esasperazione approdata nel concetto noto al diritto romano di mera “res” della Donna, con le infauste conseguenze che a livello globale sono note a tutti, e che si traducono quotidianamente in violenze, omicidi, soprusi, vessazioni psicologiche etc. E’ evidente che molti sono stati gli sforzi compiuti sino ad oggi da tutti gli Stati dell’UE, e non solo, tesi al superamento di questa concezione anacronistica e non veritiera del genere femminile, ma ancora troppo poco, si sta facendo affinché la diseguaglianza tra i generi possa cessare e consentire una giusta equiparazione che seguendo il principio della meritocrazia e delle effettive competenze, assegni all’essere umano, al cittadino, alla persona, pari opportunità e possibilità. Ogni Stato membro dell’UE, grazie alle continue sollecitazioni da quest’ultima pervenute, hanno inteso individuare nella reprimenda penale, con l’inasprimento delle sanzioni e l’innalzamento dei limiti edittali delle pene, la vera panacea a questo odioso fenomeno della violenza di genere e domestica, ma hanno mancato ogni volta, e mancano tutt’ora di individuare gli effettivi strumenti che potrebbero contrastare questo fenomeno estirpando le radici profonde di quella società malata che diversamente non potrebbe essere guarita. Tali strumenti si devono concretizzare in quel concetto ormai svuotato di significato che è la “prevenzione”, ove per esso si dovrebbe intendere educazione al rispetto dell’altro, impegno all’individuazione di appositi percorsi formativi sin dalla più tenera età nelle scuole, individuazione, altresì, di percorsi formativi altamente specializzati che individuino professionisti pronti ad intervenire prima che le violenze si consumino, politiche del lavoro che consentano alla donna quell’indipendenza economica che quasi sempre è la catena che la lega al loro carnefice. In questo quadro drammatico di consapevolezza il superamento della c.d. “violenza di genere e domestica” può avvenire solo attraverso mirate e puntuali misure di politica economica che riservino all’educazione e alla prevenzione dei comportamenti violenti capitoli di impegno di spesa, AIGA chiede, a conclusione del percorso aperto, che venga tenuta i considerazione la possibilità di individuare i seguenti capitoli di spesa da destinarsi agli Stati membri e da utilizzare in attuazione del contrasto al fenomeno della violenza di genere e domestica: 1 educazione alla parità di genere nelle scuole sin dalla prima infanzia; 2 formazione di personale specializzato che abbia le competenze per intervenire prima della consumazione dei reati e che sia formato all’individuazione di percorsi alternativi cui dirigere la vittima di violenza nella riappropriazione della propria vita e nella consapevolezza di sé, evitando in tal modo l’altro fenomeno tristemente noto della c.d. Vittimizzazione secondaria; 3 individuazione di politiche del lavoro dirette all’integrazione nel tessuto sociale ed economico della vittima di violenza; 4 Individuazione di specifici capitoli di spesa da destinarsi alla effettiva e concreta rieducazione di chi ha compiuto azioni di tal fatta, al fine di garantire al termine del percorso carcerario la possibilità di reiterazione dei reati
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